I Barracelli sardi, la storia della polizia rurale dal 1570 ad oggi
I Barracelli, possono essere considerati come patrimonio storico e culturale della Sardegna, in quanto la loro figura era già presente nella storia e nei documenti di oltre 500 anni anni fa.
I Barracelli sono il corpo di polizia più antico d’Europa, seguiti dal corpo di polizia regionale della comunità autonoma spagnola della Catalogna, i Mossos d’Esquadra, le cui origini risalgono al XVIII secolo, tra il 1719 e il 1721.
Per lungo tempo le due forze di polizia si sono contese questo importante primato, ma sembrerebbe non esserci più alcun dubbio, in quanto le origini dei Baraccelli si attesterebbero tra il 1560 e il 1570.
Il nome sardo è barratzellu o barracellu, tra le ipotesi più accreditate l’origine del nome barracello deriverebbe dallo spagnolo barrachel, che ha la stessa origine dell’italiano bargello. Ovviamente questa ipotesi risulta ampiamente plausibile, in quanto il lungo dominio spagnolo in Sardegna, ne ha influenzato sia la cultura che la lingua.
I barracelli sardi hanno avuto origine quasi sicuramente a Sassari e ad Alghero. La prima citazione significativa infatti, risale al 1572 – 1574, in un documento scritto dal Sindaco di Sassari, dove chiedeva al Parlamento che “il sistema dei barrancelli” fosse esteso a tutta la Sardegna a causa del grave stato di ordine pubblico nelle aree rurali.
Il testo del Sindaco di Sassari era il seguente: “Affinché gli abitanti del Regno possano con più profitto occuparsi della coltivazione della terra ed essere signori dei loro averi, del bestiame, dei seminati e affinché i contadini possano con più sicurezza risiedere fuori dai centri abitati.
Per occuparsi meglio dell’agricoltura, del bestiame e delle altre attività piaccia a V.S. ordinare che nel resto del Regno, come già nel Capo di Logudoro, si istituiscano i barincellos ovvero justitia de campana, con la giurisdizione, i poteri e le altre cose che a V.S. sembreranno più opportune, affinché possano e debbano perseguire i ladri, i malfattori e i banditi che vanno per la campagna e che i salari dei detti barinjellos vengano tratti dalla summa del servei del parlament.”
I barracelli derivano da una forma spontanea di scolca risalente precisamente al periodo dei Giudicati, all’epoca infatti venivano nominati come juratos o jurados de logu.
Erano coordinati da un maiore de scolca che ne rispondeva direttamente all’antesignano dell’odierno Sindaco, il maiore de villa. Il “livello di attenzione” della vigilanza era garantito dal rischio patrimoniale che assumevano personalmente in quanto sin da allora sarebbe stato a loro carico il risarcimento dei danni eventualmente patiti dai proprietari dei terreni da essi vigilati, ove fossero stati derubati o altrimenti lesi.
Anche nel periodo aragonese, sotto il nome di Barrachellos, ebbero grande importanza in fatto di ordine pubblico e pubblica sicurezza, prestando servizio sempre nell’ambito del mondo rurale.
Anche durante la presenza dei Savoia in Sardegna, la presenza dei Barracelli fu di fondamentale importanza. Fu infatti deciso di affiancare i Barracelli ai corpi di polizia istituzionali.
La figura dei Barracelli fu regolamentata successivamente con il Regio Decreto del 14 luglio 1898 n. 403; ed infine la Regione Autonoma della Sardegna le ha ulteriormente regolamentate e organizzate con la Legge Regionale 15 luglio 1988, n. 25.
Ad oggi sono oltre 6.000 le donne e gli uomini dei barracelli sparsi in oltre 170 comuni della Sardegna, che garantiscono il servizio di polizia rurale iniziato oltre 500 anni fa. Un corpo di polizia estremamente essenziale per il nostro territorio, in quanto ricoprono svariate e molteplici compiti e funzioni, tra i quali:
- polizia amministrativa
- polizia giudiziaria
- funzione di agenti di pubblica sicurezza
La normativa che disciplina le Compagnie Barracellari è la Legge Regionale della Sardegna del 15 luglio 1988, n. 25 avente ad oggetto “Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari” che stabilisce i seguenti compiti:
- salvaguardare le proprietà affidate loro in custodia dai proprietari assicurati, verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste dalla medesima legge regionale
- collaborare, su eventuale richiesta di queste, con le autorità istituzionalmente preposte al servizio di protezione civile
- prevenzione e repressione dell’abigeato
- prevenzione e repressione delle infrazioni previste in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili ed industriali
- salvaguardia del patrimonio e dei beni dell’ente comune di appartenenza, siti fuori dalla cinta urbana, nonché amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio, secondo le modalità da stabilirsi con apposita convenzione
- collaborare, con gli organi statali e regionali, istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela nell’ambito delle seguenti materie:
- salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvo-pastorale, compresi i pascoli montani e le aree coltivate in genere
- salvaguardia del patrimonio idrico, con particolare riguardo alla prevenzione dell’inquinamento
- tutela di parchi, aree vincolate e protette, flora, vegetazione e patrimonio naturale in genere
- caccia e pesca
- prevenzione e repressione degli incendi
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