La fattura elettronica entro 12 giorni, multe in arrivo per chi non si adegua
Il DL 36/2022 da un lato ha introdotto l’obbligo di fattura elettronica anche per i contribuenti forfettari che superano i 25mila euro di fatturato e dall’altro ha previsto, per il 3° trimestre 2022, una moratoria sanzionatoria per la fatturazione tardiva, concedendo che la fattura venga emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
A partire dal 1° ottobre, cadrà il regime di favore previsto dal DL 36/2022 e anche i contribuenti a regime forfettario dovranno rispettare i termini ordinari per l’emissione della fattura elettronica.
Ecco i dettagli e le sanzioni previste per chi non si adegua.
Ovviamente le sanzioni non riguarderanno i forfettari con ricavi e compensi inferiori ai 25mila euro. Questi contribuenti, infatti, non hanno ancora l’obbligo di fatturazione elettronica e, fino al 31 dicembre 2023, possono ancora scegliere di emettere fatture cartacee.
Fatturazione elettronica forfettari. Le nuove disposizioni per l’emissione della fattura
Dal 1° ottobre 2022 stop alla moratoria sulle sanzioni per la fattura elettronica dei forfettari: anche questa categoria di contribuenti dovrà emettere fattura nei termini previsti per tutti gli operatori commerciali, cioè entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Per capire meglio le nuove disposizioni ipotizziamo una vendita di beni effettuata il 1 ottobre 2022.
In questo caso la fattura può essere:
- emessa, ossia generata, ed inviata al Sistema di Interscambio (SDI), il medesimo giorno;
- generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SDI entro i 12 giorni successivi;
- generata e trasmessa allo SDI in uno qualsiasi dei 12 giorni intercorrenti tra l’operazione (1° ottobre 2022) e il termine ultimo di emissione (12 ottobre).
Per le operazioni effettuate nel 3° trimestre 2022 (quindi a luglio, agosto e settembre) continuano invece a valere le precedenti disposizioni. Leggi l’articolo “Fattura elettronica forfettari. Le scadenze della moratoria” per conoscere le date da segnarsi.
Obbligo di fattura elettronica. Le sanzioni per i forfettari
Dal 1°ottobre i contribuenti in regime forfettario che non rispetteranno il termine dei 12 giorni andranno incontro alle sanzioni previste dall’art.6, comma 2 del D.Lgs 471 del 1997.
Il legislatore ha stabilito infatti che:
“Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile […] è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da 250 euro a 2 mila euro.”
Dunque: sanzione compresa tra il 5% ed il 10% di quanto non documentato e, quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito, si applica la una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
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