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Libertà di stampa, in Italia cala drasticamente il diritto di informazione libera

Dai dati dell’ultimo report di RFS sulla libertà di stampa ( Reporters sans frontières) per l’anno 2022, non emergono dati incoraggianti.

L’Italia, ha perso ben 17 posizioni nella classifica annuale di RFS rispetto al 2021, quando si trovava al 41esimo posto, infatti oggi vediamo la nostra nazione posizionata al 58esimo.

Questo significa che in un solo anno, si è registrato un drastico calo per quanto riguarda la libertà di stampa, di conseguenza quindi, anche per quanto riguarda la libertà di opinione e di pensiero generalizzata.

La classifica annuale di RFS, valuta gli indici di libertà di stampa a livello globale, su un totale di 180 Paesi.

Sul podio, prima in classifica la Norvegia, stabile rispetto al 2021, al secondo posto troviamo la Danimarca, che sale di 2 posizioni rispetto al 2021, e al terzo la Svezia.

All’ultimo posto, la Corea del Nord, merito del dittatore 38enne Kim Jong-un, seguita da Eritrea e Iran rispettivamente al 179esimo e 178esimo posto.

QUANDO E’ NATA LA LIBERTA’ DI STAMPA IN ITALIA 

I primi passi a favore della libertà di stampa in Italia si fecero tra il 1847 e il 1848. Tali misure ebbero l’effetto di limitare la censura preventiva sulla stampa.

Di particolare importanza, lo Statuto Albertino, lo statuto costituzionale adottato dal Regno di Sardegna il 4 marzo 1848, in cui la libertà di stampa fu riconosciuta nell’articolo 28 che cita: “La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo“.

LIBERTA’ DI STAMPA, COSA DICE L’ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

L’articolo 21 della costituzione italiana dice:

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria.

Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

L’opinione di ogni singolo individuo è importante, in particolar modo riguardo questo argomento, perché la libertà di stampa riguarda tutti, soprattutto l’utente finale, ossia il lettore, che tramite i media viene a conoscenza dei fatti che avvengono tutti i giorni nel mondo.

Proprio per questi motivi è importante sostenere l’informazione libera, ed esserne partecipi in prima persona.

Esprimi la tua opinione riguardo questo argomento, scrivi un commento direttamente nella pagina di questo articolo, oppure sulla nostra pagina Facebook CLICCANDO QUI

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